Soluzione originale di un problema tecnico, che implica un trovato scientifico e che può avere applicazione industriale. Può riguardare un prodotto o un processo. Non sono considerate invenzioni: a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; b) i piani, i principi e i metodi di attività intellettuali, che riguardano gioco o attività commerciale, inclusi i programmi di elaboratori; c) le presentazioni di informazioni. Inoltre, non sono considerati invenzioni i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. La protezione legale di un’invenzione si ottiene con il brevetto (Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, Sezione IV Art. 45).